PREMESSA
L'A.I.P.A., nel definire questo Codice, si ispira al Codice Etico proposto dalla I.A.A.P.
I membri dell'A.I.P.A. esplicitano alcuni princip e norme di comportamento, ritenuti fondamentali nell'esercizio della pratica psicoterapeutica ispirata alla concezione junghiana della psiche, e aderiscono a questo Codice Deontologico che ha atto di responsabilità verso:
- la società italiana, dalle cui Istituzioni è stato ricevuto un riconoscimento legale per l'attività di formazione dei nuovi psicoterapeuti ed analisti;
- il pubblico degli attuali e potenziali fruitori dell'attività psicoterapeutica e formativa, pazienti ed allievi, cui deve essere riconosciuto il diritto di ricevere prestazioni adeguate da persone di cui siano garantite la correttezza professionale, la trasparenza, l'affidabilità e la credibilità sia in campo teorico che clinico;
- la comunità professionale nazionale ed internazionale, in particolare la I.A.A.P.
Denominando deontologico anziché etico questo Codice, l'A.I.P.A. intende evidenziarne lo spirito di rispetto delle coscienze individuali e la necessità di definire alcuni principi di comportamento professionale che rappresentino anche una qualificazione dell'Associazione nelle sue relazioni esterne, in un'ottica di solidarietà sociale.
Attraverso principi e norme di questo Codice l'Associazione intende offrire opportunità di aiuto, consulenza e prevenzione ai propri membri, agli allievi (candidati e corsisti) ed ai pazienti, al fine di contribuire a:
- tutelarne la dignità professionale e personale;
- garantire la sicurezza dei pazienti e degli allievi;
- favorire nell'Associazione un clima sereno e collaborativo il più possibile libero da ombre e, qualora ombre dovessero emergere, elaborarle in modo equanime e costruttivo.
Con questo Codice e con l'istituzione di un Comitato Deontologico l'Associazione intende porre i principi generali di funzionaalità/disifunzionalità dei compotamenti profesasionali in relazione ad un contesto teorico ed alla prassi associativa.
In questa ottica l'attività del Comiatato Deontologico, previsto in questo Codice, si articola su due livelli fra loro complementari: un primo, informale, con scopi di prevenzione e di consulenza verso membri dell'Associazione in difficoltà, verso allievi e verso pazienti, con funzione essenzialmente di servizio; un secondo livello istituzionale, con la funzione di attivare procedimenti formali nei confronti di membri che il Comitato abbia ritenuto responsabili di violazioni del Codice Deontologico.
Il Comitato Deontologico, inoltre, su richiesta di un paziente o allievo il cui analista o didatta abbia in corso un procedimento, si propone come punto di riferimento e di orientamento per il paziente o allievo stesso.
ARTICOLI
PRINCIPI E REGOLE
Questo Codice è rivolto a tutti i membri dell'A.I.P.A.
I principi e le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti i membri dell'Associazione.
I) Responsabilità verso i pazienti
a) E' cura dell'analista, all'inizio del trattamento, comunicare in modo chiaro al paziente i termini e le condizioni del trattamento stesso
b) L'analista si astiene da qualsiasi manipolazione della situazione di transfert a proprio vantaggio.
c) I rapporti di ordine economico tra analista e paziente riguardano esclusivamente gli onorari professionali.
d) L'analista non ha relazioni intime con nessun paziente nè interrompe il rapporto terapeutico a tal fine.
e) Durante il trattamento l'analista fa in modo di escludere contatti non professionali con il paziente e i parenti del paziente, considerando anche la possibilità di un prolungamento delle dinamiche di transfert e contro transfert dopo la fine del trattamento.
f) La riservatezza ed il mantenimento dell'anonimato del paziente sono di primaria importanza; cura particolare va osservata nella pubblicazione e nella presentazione di documentazione clinica, come va rispettata la volontà di un paziente qualora richieda che la documentazione a lui attinente non sia presentata o pubblicata. Discrezione deve essere usata anche nel caso in cui si rendano necessarie consulenze professionali.
g) L'analista non usa costrizione fisica nè di alcun tipo nei confronti del paziente.
h) L'analista non deve dichiarare di possedere qualifiche che in realtà non possiede.
i) L'analista non continua ad esercitare la professione qualora malattie fisiche o psichiche, oppure la dipendenza da alcool o da altre sostanze, ne possano seriamente e continuativamente sminuire l'idoneità professionale. Si consiglia inoltre agli analisti di non impegnarsi in trattamenti di analisi personale dopo i 75 anni.
II) Responsabilità verso gli allievi
Gli analisti didatti rispettano la dignità personale e professionale degli allievi durante ogni fase del training e non approfittano della propria autorità per coinvolgere in rapporti personali, non professionali gli allievi. Cautela va osservata anche dopo la conclusione del rapporto didattico a causa del possibile persistere di dinamiche di transfert e contro transfert insorte nel corso del training.
III) Responsabilità verso l'Associazione
a) La responsabilità di ciascun membro dell'Associazione cercare un aiuto psicologico in riferimento alla propria condotta contraria alla deontologia professionale.
b) Qualora un membro dell'A.I.P.A. abbia valide ragione di nutrire gravi perplessità sulla condotta professionale di un collega può chiarire la situazione parlandone con l'interessato, oppure consultandosi con il Comitato Deontologico. Nel caso in cui le informazioni su presunte infrazioni del Codice da parte di un collega siano fornite da un proprio paziente in analisi, l'analista è sollevato dall'obbligo di promuovere azioni presso il Comitato Deontologico, essendo tenuto prioritariamente a mantenere il setting e a svolgere la propria funzione di analista; qualora l'azione sia intrapresa autonomamente dal paziente, l'analista è tenuto a collaborare con il Comitato Deontologico nelle modalità da questo eventualmente richieste.
d) Il Comitato Direttivo è tenuto a garantire il buon nome e gli interessi dell'Associazione, rivolgendosi eventualmente al Comitato Deontologico.
e) Ogni membro dell'A.I.P.A. è tenuto a collaborare con i colleghi e/o con il Comitato Deontologico allo scopo di chiarire eventuali perplessità sulla propria condotta professionale, in considerazione anche dell'importanza e della utilità di un confronto franco ed aperto per la crescita culturale e professionale dell'Associazione. II rifiuto di collaborare con il Comitato Deontologico è considerato di per sè comportamento non conforme alla deontologia.
f) Ogni membro dell'A.I.P.A. è tenuto a contribuire a creare un clima sociale sereno nell'Associazione ed a sviluppare rapporti fra colleghi improntati a reciproco rispetto e lealtà .
g) Ogni membro dell'Associazione è tenuto a tutelare il buon nome e gli interessi dell'Associazione. Egli deve evitare di assumere ruoli di responsabilità decisionali (Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione, Direttore ecc.) in associazioni ed organizzazioni le cui attività entrino in diretta concorrenza con quelle svolte dall'A.I.P.A.. Particolare attenzione è raccomandata nell'uso dei mass-media, che va improntato alla massima cautela, in considerazione sia della dignità dell'Associazione sia degli effetti che può avere sui pazienti. Nel caso in cui un membro dell'A.I.P.A. venga accusato di fatti illegali o abbia in corso procedimenti disciplinari da parte di Ordini professionali, è suo dovere informarne il Presidente dell'A.I.P.A.
VI Composizione e funzioni del Comitato Deontologico
1) Il Comitato Deontologico è composto dall'assemblea dei Past President (dell'Associazione e della CAP) e si esprime a maggioranza, si attiva su richiesta scritta di un membro del Direttivo o della Cap, o in casi di gravi scorrettezze di un membro dell'Associazione. Il Comitato Deontologico è sempre in carica, delibera maggioranza dei presenti. Se un Past President ricopre una altra carica nell'Associazione decade, per il periodo in cui ricopre tale carica, dal Comitato Deontologico.
2) Funzioni
a) Il Comitato, a fronte di possibili infrazioni del Codice Deontologico, attiva iniziative di consulenza verso i soggetti interessati offrendo loro ogni opportunità di chiarimento e sostegno della propria posizione, e successivamente, dopo aver valutato che sussistano valide ragioni, decide di avviare i procedimenti previsti dal Codice stesso.
b) Se il Comitato ritiene che esistano gli estremi di un'infrazione del Codice Deontologico da parte di un membro dell'A.I.P.A., informa questi per iscritto, descrivendo la natura della lagnanza e tutti i fatti importanti, chiamandolo a partecipare ad uno specifico incontro del Comitato, che si terrà non prima di 30 giorni dalla notifica della comunicazione, ma non oltre i 120 giorni.
c) Il Comitato può richiedere incontri congiunti con le parti in causa.
d) Nel caso in cui, dopo una completa indagine, il Comitato concluda che un membro dell'Associazione ha commesso un'infrazione del Codice Deontologico, esso può: a) invitarlo a presentare le proprie scuse e/o a risarcire eventuali danni recati all'interessato; b) diffidarlo o ammonirlo; c) chiedergli di rivolgersi ad un collega per intraprendere una supervisione o un ulteriore lavoro di analisi; d) proporre al Comitato Direttivo di attivare a norma di Statuto procedure di sospensione o di espulsione dall'A.I.P.A.; e) decidere se divulgare all'interno dell'Associazione informazioni concernenti le decisioni assunte dal Comitato Deontologico.
e) Le persone implicate vengono informate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre settimane dalla decisione, sulle risultanze dei lavori del Comitato Deontologico e sulle eventuali azioni intraprese.
VI Appelli
a) Alle parti interessate viene notificato, nella medesima comunicazione scritta concernente la decisione del Comitato, il diritto di appellarsi contro l'azione del Comitato Deontologico. Tutte le penalità devono essere sospese in attesa della conclusione delle procedure di appello.
b) La parte che desidera appellarsi indirizza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria richiesta al Presidente dell'A.I.P.A. entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione delle conclusioni del Comitato Deontologico.
c) Le decisioni del Comitato Deontologico possono essere modificate nel caso in cui vengano riscontrati errori procedurali o recati nuovi elementi conoscitivi che le invalidino.
d) Il Presidente è tenuto ad attivare nell'Assemblea Generale immediatamente successiva l'elezione dei Probiviri in deroga all'Art. 12 dello Statuto.
e) Per le altre procedure relativamente al Collegio dei probiviri si fa riferimento allo Statuto.
VII Norma Transitoria
Questo Codice Deontologico entra in vigore per un periodo sperimentale della durata di tre anni, al termine del quale l'Associazione valuta l'esperienza anche sulla base di una relazione scientifica prodotta dal Comitato sull'attività svolta e decide, attraverso l'Assemblea Generale, se confermare o revisionare il Codice stesso.